Titolo III›Capo I
Art. 30
In vigore dal 21 ott 1975
Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.
La regione provvede all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita.
In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma, i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-30