Titolo IIICapo I

Art. 27

In vigore dal 21 ott 1975
Il trasferimento alla regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettiva mente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-27

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