Capo V

Art. 22

In vigore dal 21 ott 1975
Sono parimenti delegati alla regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.). Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sarà trasferito alla regione, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella regione e destinati alle attività di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della regione stessa. I provvedimenti relativi al trasferimento alla regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all' ed ai precedenti commi del presente articolo, la regione provvede con la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Ove la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo Stato provvede con contributo straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-22

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