Capo III
Art. 18
In vigore dal 21 ott 1975
Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.
I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla regione.
Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionale, operanti nella Sardegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-18