Capo III
Art. 16
In vigore dal 21 ott 1975
La regione provvede per il proprio territorio:
a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;
c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;
d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;
f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;
g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-16