Capo VII

Art. 12

In vigore dal 21 ott 1975
Ai sensi dell' dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente , residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532: a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale; b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all', comma primo, lettera c), della legge stessa; c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328; d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica; e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia; f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089; g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione; h) operare le ricognizioni delle raccolte private; i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento; l) preparare i dati per la statistica generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-12

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