Capo II

Art. 3

In vigore dal 21 ott 1975
Ai sensi dell' dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo , residuano alla competenza statale in ordine: a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi; b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia; c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-3

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