Capo IV
Art. 8
In vigore dal 21 ott 1975
Ai sensi dell' dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente , residuano alla competenza statale:
1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:
esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;
2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:
vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina.
Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti".
Ciò fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-8