Capo VI

Art. 10

In vigore dal 13 feb 1976
Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell' e nell' dello stesso decreto. Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze. In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere. I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. È riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici di frontiera. La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.). L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-10

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