Capo III
Art. 15
In vigore dal 21 ott 1975
Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della regione.
Le dette funzioni riguardano in particolare:
a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonché quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla regione spetta anche la nomina del commissario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-15