Capo III

Art. 19

Abrogato
In vigore dal 24 ago 1979
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, N. 348

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ha disposto (con l'art. 83 comma 3) che tale modifica avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma. Si riporta il primo comma : "Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto Si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-19

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