Capo II

Art. 14

In vigore dal 22 lug 1979
L' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente: "Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione. Ai sensi dell' dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale. Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-14

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