Capo V
Art. 9
In vigore dal 21 ott 1975
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:
a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;
b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.
In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-9