Capo II

Art. 4

In vigore dal 21 ott 1975
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente: "Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle - funzioni amministrative di competenza della regione. Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato. Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-4

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