Capo II

Art. 2

In vigore dal 21 ott 1975
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti: "Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all', lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche: a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell' della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell', della legge medesima; b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe; e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi; f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali; g) opere di riparazione di danni bellici. La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio". Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-2

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