Capo III
Art. 5
In vigore dal 21 ott 1975
Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.
Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.
L' del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-5