LEGGE·n. 1037·5 settembre 1951
Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Vigente dal 4 ottobre 1951 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Gi
Art. 3Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale
Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne