Art. 2

In vigore dal 5 ott 1951
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.
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urn:nir:stato:legge:1951-09-05;1037#art-2

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Art. 2 Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. — Testo vigente | Portale Normativo