Titolo IIICapo I

Art. 28

In vigore dal 21 ott 1975
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessarie alla regione. In ordine agli archivi e documenti consegnati alla regione ai sensi del primo comma del presente articolo rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto de Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-28

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