Titolo IIICapo I

Art. 32

In vigore dal 21 ott 1975
Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del rappresentante del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-32

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