Capo II
Art. 37
In vigore dal 21 ott 1975
Alle entrate previste dall' dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono aggiunte le seguenti:
a) cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
b) nove decimi dell'imposta di registro percetta nel territorio della regione;
c) ulteriori tre decimi del gettito delle imposte in fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati percetto nel territorio della regione in aumento della attribuzione dei sei decimi di tale gettito prevista dalla legge 3 giugno 1960, n. 529.
Le presenti norme hanno effetto dalla data del 1 luglio 1975.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-37