Capo II
Art. 35
In vigore dal 21 ott 1975
Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa di L. 8.347 milioni a copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1973 e di L. 12.700 milioni per l'anno 1974 e di L. 10.800 milioni per l'anno 1975.
Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni dell'E.T.F.A.S., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'Ente stesso a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di L. 20.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1975 e possono essere concessi, oltre che dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed enti e istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle norme statutarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-35