Titolo III›Capo I
Art. 31
36 / 38In vigore dal 21 ott 1975
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-31