Art. 15
In vigore dal 28 feb 1975
Il paragrafo I) del terzo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:
"I) Categoria Autori. - a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe;
i) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; l) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche (compresi i direttori artistici)".
Nel paragrafo II) dello stesso terzo comma dell'articolo 38 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) di opere letterarie o figurative".
Il quarto comma dell'art. 38 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-15