Art. 14

In vigore dal 28 feb 1975
Il primo comma dell'art. 37 è sostituito dal seguente: "Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate: per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione; per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione; per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione; per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative; per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali: tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche". Dopo il terzo comma all'art. 37 è aggiunto il seguente comma: "Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell', il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Società".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-14

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