Art. 19
In vigore dal 28 feb 1975
L'art. 56 è sostituito dal seguente:
"Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.
La sezione musica può essere organizzata in più uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 52.
I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilità separate da quella concernente le altre gestioni della Società".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-19