Art. 21
In vigore dal 28 feb 1975
Nell'ultimo comma dell'art. 59 l'espressione "trenta giorni" è sostituita dall'espressione "venti giorni".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-21