Art. 20
In vigore dal 28 feb 1975
Nel primo comma dell'art. 58 la cifra "1.000.000.000" è sostituita dalla cifra "2.000.000.000".
Il secondo comma dell'art. 58 è completato nel modo seguente:
"... alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica".
Il terzo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
"L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-20