Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 28 feb 1975
Nel primo comma dell'art. 58 la cifra "1.000.000.000" è sostituita dalla cifra "2.000.000.000". Il secondo comma dell'art. 58 è completato nel modo seguente: "... alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica". Il terzo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente: "L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-20