Art. 18

In vigore dal 28 feb 1975
Il secondo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente: "I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-18

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