Art. 18
18 / 22In vigore dal 28 feb 1975
Il secondo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:
"I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-18