Art. 13
In vigore dal 28 feb 1975
Il n. 3) del secondo comma dell'art. 32 è completato come segue:
"...; può altresì delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonché a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-13