Art. 10

In vigore dal 28 feb 1975
Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente: "Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell' dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice". All'art. 24 è aggiunto il seguente quarto comma: "La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-10

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