Art. 7

In vigore dal 28 feb 1975
Dopo il secondo comma dell' è inserito il seguente nuovo comma: "Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-7

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