Art. 2

In vigore dal 28 feb 1975
Il n. 3) del primo comma dell' è sostituito dal seguente: "3) Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.). Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-2

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