Art. 5

In vigore dal 28 feb 1975
Il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "Per talune sezioni il regolamento generale potrà prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-5

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