Art. 1
In vigore dal 28 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.);
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quello di "Società italiana degli autori ed editori" (S.I.A.E.);
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l' della legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale è stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;
Viste le proposte di modificazioni statutarie approvate dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. nell'adunanza del 26 maggio 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-1