Art. 12
In vigore dal 28 feb 1975
Il n. 2) del secondo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:
"2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-12