Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 28 feb 1975
Il paragrafo I) del terzo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente: "I) Categoria Autori. - a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; i) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; l) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche (compresi i direttori artistici)". Nel paragrafo II) dello stesso terzo comma dell'articolo 38 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) di opere letterarie o figurative". Il quarto comma dell'art. 38 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-15