Testo unicoTitolo III

Art. 23

Scheda personale

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Scheda personale) È istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico. La scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita. La scheda è compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all' e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova già in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-23

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