Testo unico›Titolo III
Art. 27
Liquidazione dell'assegno vitalizio
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Liquidazione dell'assegno vitalizio)
L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio.
A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione, e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.
È, altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonché lo stato di famiglia del dipendente.
Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell', commi terzo e seguenti.
Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-27