Testo unico›Parte II
Art. 32
Denominazione
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Denominazione)
L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.
Il Fondo ha gestione autonoma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-32