Testo unico›Parte II
Art. 33
Finalità
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Finalità)
Il Fondo di previdenza e credito provvede:
a) alla corresponsione della indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;
b) alla erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;
c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;
e) al conferimento di borse di studio;
f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;
g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;
h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.
Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-33