Testo unico›Parte II
Art. 36
Riserve tecniche
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Riserve tecniche)
Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche.
Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-36