Testo unicoParte II

Art. 36

Riserve tecniche

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Riserve tecniche) Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche. Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-36

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