Testo unico›Parte II
Art. 41
Decorrenza e cessazione dell'iscrizione
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Decorrenza e cessazione dell'iscrizione)
L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-41