Testo unicoParte II

Art. 40

Iscrizione di categorie particolari

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Iscrizione di categorie particolari) L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso: 1) per tutte le prestazioni: ai giudici della Corte costituzionale; ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente; 2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) per le sole prestazioni creditizie: ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo