Testo unico›Parte II
Art. 40
40 / 57Iscrizione di categorie particolari
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Iscrizione di categorie particolari)
L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso:
1) per tutte le prestazioni:
ai giudici della Corte costituzionale;
ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:
ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) per le sole prestazioni creditizie:
ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;
ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;
al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-40