Testo unicoParte II

Art. 45

Diritti e facilitazioni fiscali

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Diritti e facilitazioni fiscali) I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-45

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