Testo unico›Parte II
Art. 45
45 / 57Diritti e facilitazioni fiscali
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Diritti e facilitazioni fiscali)
I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-45