Testo unico›Parte II
Art. 50
Altre prestazioni
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Altre prestazioni)
Per la erogazione delle prestazioni indicate nello , lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-50