Testo unicoParte II

Art. 50

Altre prestazioni

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Altre prestazioni) Per la erogazione delle prestazioni indicate nello , lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-50

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